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Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 24.11.2011

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 110 del 24.11.2011

L’articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 8-bis all'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina l’ “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea”.
Il comma 4 dell’articolo 23, del citato decreto legge, dispone che: “Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell' articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia”.
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, della ritenuta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1063” denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011”
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate “esclusivamente” nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

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