Venerdì 2 agosto 2024

Sospensione estiva dei termini fiscali

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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L’articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’articolo 10, comma 1, del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

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    Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
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