Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 16399 del 18 giugno 2025.
La convocazione dell’assemblea di condominio non può avvenire tramite utilizzo dell'e-mail ordinaria, anche qualora il condomino abbia autorizzato l’amministratore ad inviare al suo indirizzo di posta elettronica semplice, tutte le comunicazioni del condominio.
L’elenco dei mezzi con cui deve essere inviato l’avviso di convocazione, infatti, è tassativo.
Secondo l'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile la convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire solo tramite raccomandata, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax o consegna a mano, con firma di ricezione da parte del condomino, che attesta l'avvenuta convocazione.
Le email ordinarie, dunque, anche se autorizzate non rientrano in questo elenco in quanto non garantiscono la certezza di ricezione da parte dei destinatari e la certezza giuridica.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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