Mercoledì 22 gennaio 2020

La cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non è una procedura disciplinare: ordinanza Sezioni Unite

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34440 del 24 dicembre 2019 hanno ribadito che la procedura di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non è una procedura disciplinare.
Di conseguenza, ad essa non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare, che prevede che nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe".
E' infatti sufficiente l'invito a a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 30 giorni e la richiesta di audizione.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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