L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere, se non in via del tutto marginale, la conclusione di contratti, può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato.
Diversa è invece l'attività dell'agente che, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve anche pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.
Quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è dunque un propagandista scientifico e non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 10158 del 16 aprile 2021.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991
Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi.
Nel documento si mettono a confronto i due regimi.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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