Il Decreto "Trasparenza", entrato in vigore lo scorso 13 agosto, ha introdotto novità anche in materia di lavoro domestico.
In particolare, il decreto prevede l'incremento delle informazioni che il datore di lavoro domestico deve specificare nel contratto in caso di regolare assunzione sia a tempo determinato, che indeterminato (part time o full time).
Insieme alle informazioni già previste dall'art. 6 del Ccnl domestico, dal 13 agosto, se ne aggiungono delle altre che il datore di lavoro è obbligato a specificare, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Ad esempio, relativamente alle ferie annuali, se prima doveva essere solo indicato, in modo generico, il periodo concordato dalle parti, ora viene stabilito che deve essere specificata anche la durata (quindi 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio). Inoltre, nella lettera di assunzione dovrà anche essere indicata la procedura, la forma ed i termini del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contenuti specificati all'art. 40 del Ccnl.
Per quanto riguarda, invece, l'indicazione della retribuzione, se prima bastava indicare il valore pattuito, ora dovranno essere specificati anche gli elementi costitutivi, come il minimo tabellare, superminimo, eventuali indennità previste nelle Tabelle H-I-L o quelle di funzione per i lavoratori conviventi inquadrati al livello D e Ds.
Obbligatorio, inoltre, specificare il giorno e la modalità del pagamento.
Maggiori informazioni sul sito di Assindatcolf.
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