Lunedì 28 aprile 2025

Editoria: istruzioni per il recupero quote TFR durante la CIGS con contratto di solidarietà

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Messaggio n. 1348 del 22 aprile l'Inps fornisce indicazioni operative per il recupero tramite conguaglio, da parte dei datori di lavoro ed in particolare per le imprese del settore dell’editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà, delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro.

Il recupero del TFR maturato può essere effettuato unicamente dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti). Il termine inizia con la fine del periodo di fruizione della CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso.
Dato che la norma non prevede un termine di decadenza, precisa l'Inps, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.
Per procedere, il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS. Il recupero avverrà tramite conguaglio contabile.


Fonte: https://www.inps.it
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    La riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

    In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

    • il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
    • il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
    • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

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    Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede: - (art. 3 – Doveri del debitore) che l’imprenditore individuale debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte - (art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa; 2086 Codice civile) e che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

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