Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando il fatto che il titolare non possa usufruire di tutti i servizi proposti.
L’emissione di tale strumento, inoltre, non può essere qualificata come "fornitura di un servizio unitario", tenuto conto della diversità dei servizi proposti e degli operatori economici terzi che intervengono in qualità di prestatori.
Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 28 aprile 2022 (causa C 637/2020).
Più precisamente, secondo la Corte UE, l’articolo 30-bis della direttiva sull'Iva (2006/112/Ce) deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un "buono", ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti.
Tale strumento costituisce inoltre un "buono multiuso", ai sensi della stessa disposizione, ogni volta che l’Iva dovuta su tali servizi non è nota al momento dell’emissione di quest’ultimo.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Modello di memoria in sede giudiziale con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo
Le memorie, in sede giudiziale, hanno una funzione importantissima per illustrare e chiarire le proprie ragioni e anche per sviluppare le tesi giuridiche e richiamare la giurisprudenza.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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